Diritto di affissione: bacheca sindacale
BACHECA SINDACALE
Art.25 STATUTO DEI LAVORATORI (L. 300/70)
“Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.”
Le disposizioni dell’art. 25 L 300/70 non prevedono l’obbligo del datore di lavoro di concordare con le rappresentanze sindacali aziendali il luogo di affissione della bacheca sindacale, ma si limitano a precisare i criteri di scelta di tale luogo da parte del datore di lavoro, disponendo che deve trattarsi di appositi spazi predisposti in luoghi “accessibili a tutti i lavoratori dell’unità produttiva” .
Lo spazio a cui si fa riferimento deve essere adeguato quanto a superficie ed altezza dal piano di calpestio ed inoltre situato in un luogo nel quale i lavoratori possono accedere abitualmente e facilmente. Inoltre per “luogo accessibile” deve intendersi non precluso ne al transito ne ad ogni forma di insistenza sulla relativa area e non quello ritenuto più agevole dalle Rappresentaze sindacali (Trib. di Roma 30 aprile 1988).
- Art.25 riconosce tale diritto di affissione solo alle rappresentanze costituite a norma dell’art.19 L300/70 (cioè firmatarie di contratti collettivi del lavoro applicati nell’unità produttiva)
Cosa può fare e non può fare il datore di lavoro?
- Il datore di lavoro deve mettere a disposizione lo spazio per l’affissione delle comunicazioni sindacali.
- Il datore di lavoro può scegliere il luogo da adibire all’affissione sindacale senza consultare le Rappresentanze sindacali (è poco corretto ma la legge attribuisce la scelta al datore).
- il datore di lavore può modificare il luogo di affissione deciso antecedentemente anche senza sentire le Rappresentanze sindacali (non è corretto ma non rientra nelle condotte antisindacali previste all’art.28 L300/70 dato che come abbiamo già detto l’art 25 sancisce che è il datore a scegliere lo spazio) in tal modo si è pronunciata la Cassazione.
- Il datore non può rimuovere materiale affisso in bacheca in base ad una propria valutazione della qualità dello stesso (Cass. 23 marzo 1944 n. 2808)
Il datore che defigga materiale sindacale può incorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 c.p.
Nell’ipotesi di affissione illeggittima,il datore di lavoro non può procedere materialmente ed uniteralmente alla rimozione di quanto affisso, in quanto tale comportamento integrando una forma di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” e apparendo come forma di supremazia ed un potere di controllo datoriale sull’operato dell’organizzazione, potrebbe ledere gravemente l’immagine del sindacato. Pertanto il datore di lavoro al fine di evitare una condanna per comportamento antisindacale (art.28 L300/70) è tenuto ad avvalersi necessariamente degli strumenti giurisdizionali (ad esempio procedura cautelare d’urgenza ex art.700 c.p.c.).
Una parte della giurisprudenza (Pret.Milano 22 feb 1991) ha però ritenuto che il datore sia legittimato a forme di autotutela volte a contrastare l’uso illeggittimo degli spazi, ed è stato considerato leggittimo il comportamento del datore laddove per esempio abbia defisso comunicati sindacali denigratori verso lavoratori dissenzienti rispetto alle agitazioni sindacali in atto.
QUINDI RIASSUMENDO L’INTERVENTO DIRETTO DEL DATORE DI LAVORO IN VIA DI AUTOTUTELA E’ AMMESSO SOLO SE I DOCUMENTI DA DEFIGGERE NON PROVENGONO DALLA RSA OPPURE SE RICORRONO GLI ESTREMI DELLA LEGITTIMA DIFESA (COME NEL CASO DI COMUNICATI OFFENSIVI O DIFFAMATORI), ESCLUSI QUESTI DUE CASI, IL DATORE DI LAVORO SI RENDEREBBE RESPONSABILE DEL REATO DI ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI.