ATA E NUOVO CONTRATTO, COSA CAMBIA PER I PERMESSI? PERMESSI AGGIUNTIVI PER LE VISITE SPECIALISTICHE. SCHEDA PER LE SEGRETERIE E IL PERSONALE ATA

_DI REDAZIONE TECNICA DELLA SCUOLA _

La nuova Ipotesi di CCNL scuola del 09.02.18 fornisce importanti
novità riguardanti i permessi del personale ATA.

* I TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI O
FAMILIARI (art. 15 comma 2 CCNL/2007) sono stati trasformati in 18 ore
per anno scolastico (art. 31 CCNL/2018);

* I TRE GIORNI DI PERMESSO di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 possono essere utilizzati ANCHE AD ORE nel
limite massimo di 18 ore mensili (art. 32 CCNL/2018);

* Sono state introdotte ulteriori 18 ORE DI PERMESSO PER
L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O
ESAMI DIAGNOSTICI (art. 33 CCNL/2018).

Rimango invece INVARIATI i permessi di cui all’art. 15 comma 1
CCNL/2007 ovvero:

* 3 giorni di permesso per lutto;
* 8 giorni di permesso per concorsi o esami (ivi compresi i giorni
per il viaggio);
* 15 giorni in occasione del matrimonio.

Tali permessi continuano ad essere fruiti su BASE GIORNALIERA,
sottratti alla discrezionalità del dirigente e giustificati anche
mediante autocertificazione.

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (ART. 31
CCNL/2018) _FRUIZIONE IN ORE_

Il nuovo contratto trasforma i tre giorni di permesso retribuito per
motivi personali o familiari in ORE (18 ore per A.S.).

L’art. 31 CCNL/2018 così dispone:

“_Il personale ATA, __HA DIRITTO, A DOMANDA__, a __18 ORE DI PERMESSO
RETRIBUITO__ nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari,
documentati anche __MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE__.”_

_NON È POSSIBILE IL DINIEGO E SI POSSONO AUTOCERTIFICARE_

È da notare come comunque non cambi nulla rispetto all’art. 15 comma
2 CCNL/2007 in merito al diritto del dipendente alla fruizione dei
permessi e alla possibilità dell’autocertificazione degli stessi.

Pertanto, i permessi, anche se fruiti in ore, NON POSSONO ESSERE
NEGATI PER ESIGENZE DI SERVIZIO e non è possibile entrare nel merito
dei motivi a supporto della richiesta. Possono inoltre essere
giustificati con autocertificazione.

_CRITERI DI FRUIZIONE _

I permessi orari in questione:

* sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali;
* non sono fruibili per frazione di ora;
* sono riproporzionati in caso di part time;
* non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità
di servizio;
* sono AGGIUNTIVI e compatibili ai permessi giornalieri previsti
dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
* non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad
altre tipologie di permessi fruibili ad ore;

_SI POSSONO UTILIZZARE ANCHE PER L’INTERA GIORNATA (18 ORE = 3
GIORNI)_

Naturalmente rimane la possibilità di fruirli, CUMULATIVAMENTE, anche
per la DURATA DELL’INTERA GIORNATA lavorativa. In tale ipotesi,
l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente
è convenzionalmente PARI A SEI ORE.

Sostanzialmente le 18 ORE EQUIVALGONO A 3 GIORNI.

_NON SI POTRÀ RICHIEDERE IL RECUPERO DELLE ORE NON SVOLTE A CHI
SVOLGE IL SERVIZIO IN 5 GIORNI CON 7,12 ORE O RIENTRI POMERIDIANI_

Quando i permessi sono fruiti per la DURATA DELL’INTERA GIORNATA
saranno comunque calcolate 6 ORE anche in caso di settimana lavorativa
articolata su 5 giorni, con orario giornaliero di 7,12 ore, o con
rientro pomeridiano, senza che il personale debba recuperare le ore
non svolte.

Ricordiamo a tal proposito l’ORIENTAMENTO ARAN 6.8 in cui viene
specificato che quando […]_si tratta del rientro pomeridiano
previsto nell’ambito dell’orario settimanale d’obbligo connesso alla
settimana corta, che, in quanto tale, implica necessariamente lo
svolgimento dell’attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane, al
fine di assolvere il debito orario delle 36 ore, __CIASCUNA GIORNATA
LAVORATIVA VA CONSIDERATA “UNICA”__ a prescindere dal numero delle
ore di lavoro previste per la stessa. Da ciò deriva anche che, in
caso di assenza del dipendente (__SIA ESSA DOVUTA A MALATTIA, FERIE O
ALTRO__), __IL CONCETTO DI UNICITÀ DELLA GIORNATA PORTA AD ESCLUDERE
LA NECESSITÀ DEL RECUPERO DELLE ORE POMERIDIANE NON LAVORATE_.

PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART.
32 CCNL/2018)

1. I TRE GIORNI DI PERMESSO PER ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE

Il CCNL/2007, all’art. 15 comma 6, non prevede l’utilizzo ad ore dei 3
giorni di permesso per l’assistenza al familiare disabile richiamando
solo ciò che prevede la legge 104/92.

Ricordiamo infatti che la legge 104/92 dispone la possibilità di
fruizione dei permessi in ore (in alternativa ai giorni) SOLO SE SI
TRATTA DI HANDICAP PERSONALE, mentre per l’assistenza al familiare
disabile è possibile fruire dei permessi solo in giorni.

_LA NOVITÀ: UTILIZZO ANCHE IN ORE_

L’art. 32 del CCNL/2018 sostituisce l’art. 15, comma 6 e disciplina la
materia dei suddetti permessi disponendo che il PERSONALE ATA può
decidere di utilizzarli in ore nel limite massimo di 18 ORE MENSILI.

Ribadiamo che è solo una “possibilità” (è il dipendente infatti che
decide) di utilizzare questi permessi anziché in giorni in ore.

_PROGRAMMAZIONE MENSILE – NECESSITÀ ED URGENZA_

Il nuovo CCNL prevede anche che al fine di garantire la funzionalità
del servizio e la migliore organizzazione dell’attività
amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi 104,
predispone, di NORMA, una PROGRAMMAZIONE MENSILE DEI GIORNI in cui
intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza
ALL’INIZIO DI OGNI MESE.

Il contratto introduce quindi un’altra novità che dovrebbe essere una
buona prassi per garantire da un lato, l’organizzazione del servizio,
dall’altro ovviamente il diritto alla fruizione dei permessi..

SI UTILIZZA PERÒ LA PAROLA DI “NORMA”, E INFATTI POI SI AGGIUNGE:

IN CASO DI NECESSITÀ ED URGENZA, la relativa comunicazione può
essere presentata NELLE 24 ORE PRECEDENTI la fruizione dello stesso e,
comunque, NON OLTRE L’INIZIO DELL’ORARIO DI LAVORO del giorno in
cui il dipendente utilizza il permesso.

Rimane quindi sempre la possibilità di cambiare la programmazione
iniziale dei permessi qualora ci sia una necessità la quale può
essere comunicata 24 ore prima la fruizione del permesso o addirittura
nella stessa giornata di fruizione PRIMA DELL’ORARIO DI LAVORO del
richiedente.

2. SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L’art. 32 del CCNL/2018 sostituisce anche l’art. 15 comma 7 del
CCNL/2007 regolamentando più nello specifico gli altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, e facendo
riferimento, IN PARTICOLARE, ai:

* PERMESSI PER I DONATORI DI SANGUE E DI MIDOLLO OSSEO;
* PERMESSI E CONGEDI DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE
53/2000, che tratta il permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all’anno in caso di DOCUMENTATA GRAVE INFERMITÀ del coniuge od un
parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da
certificazione anagrafica.

PER QUESTI ULTIMI VI È UNA CHIARA differenziazione dai PERMESSI PER
LUTTO, per i quali, come detto nella premessa, trova applicazione in
VIA ESCLUSIVA quanto previsto dall’art. 15, comma 1 del CCNL/2007 che
non è stato modificato dal nuovo CCNL.

Viene quindi ribadita la validità del CCNL/2007 non modificato dal
nuovo Contratto il quale quindi non fa che “aggiungere” ulteriori
permessi a quelli già esistenti con la possibilità ANCHE DELLA
FRUIZIONE IN ORE.

_PREAVVISO DI 3 GIORNI – NECESSITÀ ED URGENZA_

Anche per tali permessi vi è una regolamentazione sui tempi e le
modalità di fruizione, infatti è specificato che il dipendente che
intende fruire dei permessi comunica all’ufficio di appartenenza i
giorni in cui intende assentarsi CON UN PREAVVISO DI TRE GIORNI, salve
le ipotesi di COMPROVATA URGENZA, in cui la domanda di permesso può
essere presentata NELLE 24 ORE PRECEDENTI LA FRUIZIONE DELLO STESSO E,
COMUNQUE, NON OLTRE L’INIZIO DELL’ORARIO DI LAVORO DEL GIORNO IN
CUI IL LAVORATORE UTILIZZA IL PERMESSO.

ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI (ART. 33 CCNL/2018):

L’art. 33 introduce per il PERSONALE ATA, ULTERIORI 18 ORE DI PERMESSO
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici:

* Sono fruibili SU BASE SIA GIORNALIERA CHE ORARIA, nella misura
MASSIMA DI 18 ORE PER ANNO SCOLASTICO, COMPRENSIVE ANCHE DEI TEMPI DI
PERCORRENZA DA E PER LA SEDE DI LAVORO.
* Sono RIPROPORZIONATI in caso di part time.

_SE FRUITI IN ORE_:

* sono INCOMPATIBILI con l’utilizzo nella medesima giornata delle
altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e
dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori
prestazioni lavorative;
* NON SONO ASSOGGETTATI alla decurtazione del trattamento economico
accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
* Ai fini del computo del periodo di comporto, SEI ORE DI PERMESSO
fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera
giornata lavorativa.

_SE FRUITI PER L’INTERA GIORNATA_

I permessi orari possono essere fruiti anche CUMULATIVAMENTE PER LA
DURATA DELL’INTERA GIORNATA LAVORATIVA, in questo caso:

* l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del
dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il
medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
* il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto
alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i
primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

_RIMANE SEMPRE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ALTRI PERMESSI O
L’ASSENZA PER MALATTIA_

Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in
alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:

* permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
* permessi per motivi familiari e personali;
* riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Rimane ovviamente il ricorso al GIORNO DI MALATTIA in quanto comunque
diritto del dipendente anche riconosciuto dal CCNL/2007 che rimane in
vigore nelle parti non disapplicate.

L’ASSENZA È ALTRESÌ IMPUTATA ALLA MALATTIA:

* Nel caso di concomitanza tra l’ESPLETAMENTO DI VISITE
SPECIALISTICHE, l’EFFETTUAZIONE DI TERAPIE OD ESAMI DIAGNOSTICI e la
SITUAZIONE DI INCAPACITÀ LAVORATIVA TEMPORANEA del dipendente
conseguente ad una patologia in atto;
* Nel CASO IN CUI L’INCAPACITÀ LAVORATIVA è determinata dalle
caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite
specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle
terapie

In questi casi nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal
domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la
struttura.

_PREAVVISO – URGENZA E NECESSITÀ_

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel
rispetto di un termine di preavviso DI ALMENO TRE GIORNI. Nei casi di
particolare e COMPROVATA URGENZA O NECESSITÀ, la domanda può essere
presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non
oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

_COME GIUSTIFICARE L’ASSENZA_

L’assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche
in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione.

L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure
è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a
cura del medico o della struttura.