Per essere un pò più precisi:

L’art. 25 del D.lgs n.165/2001 impone al dirigente scolastico obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto, come previsto dal D.Lgs.297/94, art.10,lett.a), a fare redigere un regolamento comportamentale e a farlo deliberare dal Consiglio d’Istituto. In tale documento dovrebbe essere inserita anche la regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola.
L’art.29 comma 5 del CCNL scuola specifica quali sono gli obblighi del docente riguardo la vigilanza degli studenti: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”;
Anche il personale ausiliario ha le sue responsabilità di sorveglianza e vigilanza degli studenti. Infatti nel CCNL scuola alla Tabella A dei profili ATA, per l’ area A prevede che il personale : “è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.
Conseguentemente il personale collaboratori scolastico è tenuto ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica e dopo il termine dell’orario delle lezioni.
Quindi da quanto suddetto appare evidente che qualunque obbligo imposto ai docenti dal dirigente scolastico, di attendere oltre il proprio orario di servizio e oltre la normale assistenza dell’uscita dei ragazzi dalla scuola, per vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori è illegittimo. In tale circostanza il docente consegna, previo avviso al Ds o al vicario, il bambino ai collaboratori che hanno l’obbligo della vigilanza fino all’arrivo del genitore.